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Il regolamento condominiale per i montascale

INDICE

Installare un montascale in un condominio permette l’abbattimento di barriere architettoniche rappresentate da scale e gradini, per tutti coloro che hanno problemi di deambulazione o che utilizzano la sedia a rotelle per spostarsi.
Il montascale è chiamato anche servoscala, ed è uno strumento fondamentale per il trasporto ed il libero movimento di disabili e persone con ridotta mobilità.
All’interno di un condominio possono essere presenti una o più persone con disabilità motoria o problemi di mobilità, di deambulazione o affaticamento, per i quali, l’installazione di montascale professionali, diventa risolutivo per spostarsi all’interno dell’edificio.
Se l’installazione del montascale all’interno della propria abitazione è una procedura relativamente semplice, viene naturale chiedersi come fare quando bisogna installarlo all’interno del condominio.

Installazione del montascale nel condominio

La normativa di riferimento è quella della Legge n.13 del 9 Gennaio 1989 che tratta la materia di “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e relative modifiche.
La decisione dell’installazione del montascale nel condominio è presa tenendo conto delle reali necessità del singolo condomino che, deve ottenere l’approvazione dell’assemblea condominiale.
È consigliato procedere con una richiesta scritta a mezzo raccomandata da inviare all’Amministratore e a tutti i condomini. Durante l’assemblea condominiale viene avviata la discussione in merito alla richiesta per poi prendere una decisione finale collettiva.
Prima del 2012 era necessario ottenere l’unanimità dei condomini per acconsentire l’inizio dei lavori, successivamente, non è più richiesta la maggioranza e non contano i millesimi.
L’unico caso in cui il condominio può rifiutare l’approvazione del montascale è dovuto alla mancanza dello spazio sufficiente sulle scale per le vie di fuga previste per la legge in merito all’evacuazione.
Se mediante il progetto di fattibilità, il condomino che ha interesse all’installazione, riesce a dimostrare che rimarrà la distanza richiesta pari a 80 cm, nessun condomino potrà opporsi e non sarà necessario avere la maggioranza nell’assemblea.
Tuttavia, il condomino interessato dovrà coinvolgere gli altri condomini e l’amministratore condividendo in assemblea la presentazione dei lavori e i preventivi e poi procedere con la delibera.

Limiti di installazione del montascale nel condominio

Il montascale può essere installato su qualunque tipologia di scala interna di edifici condominiali e appartamenti su più livelli.
Per legge, i lavori per la messa in opera del montascale non devono creare alcun danno o disagio ai luoghi in comune dell’edificio. L’impianto, in funzione o fermo, non deve intralciare il passaggio e la sicurezza delle persone.
Non sono necessari lavori di muratura per installare il montascale ma, basta modificare l’impianto elettrico, in quanto è necessario l’alimentazione tramite presa di corrente.
Il condominio può richiedere l’installazione di un conta scatti per far addebitare i costi solo agli utilizzatori.

Suddivisione dei costi di installazione

La spesa per il montascale include i costi di installazione, di manutenzione e assistenza e, essendo uno strumento a utilizzo di tutti, dovrebbe essere ripartita tra tutti i condomini.
Ma in realtà, non è proprio così. Se è vero che dal 2012 non occorre più l’unanimità per installare il montascale, rendendo più semplice l’approvazione, dall’altra viene posto il problema della ripartizione della spesa.
Questa può essere suddivisa in parti uguali tra i partecipanti o in millesimi, ma i condomini che non hanno votato per l’approvazione possono essere esclusi dai costi.
Ovviamente, i condomini che non partecipano alla spessa non potranno usare il montascale. Le spese dell’installazione e manutenzione dell’impianto saranno quindi suddivise tra i soli condomini favorevoli, in proporzione ai millesimi di proprietà di ogni condomino o, in parti uguali, in base ad altre decisioni prese di comune accordo.
Se l’amministratore si prende l’onere di suddividere le spese tra i vari condomini, è possibile fatturare i costi al condominio. In alternativa, è possibile richiedere fatture separate intestate ai singoli condomini partecipanti, specificando il criterio di suddivisione dei costi all’azienda che si occupa di installare il montascale.

Permessi di installazione

Tramite il DM 2 marzo 2018, l’installazione del montascale fa parte della categoria di opere di edilizia libera SCIA (D.lgs. 222/2016).
Questa disciplina considera l’eliminazione delle barriere architettoniche come interventi che non comportano realizzazione di ascensori esterni, o manufatti che alterano la sagoma dell’edificio.
La normativa valuta l’installazione, ma anche il servizio di assistenza e manutenzione e la messa norma di montacarichi e montascale, come opere che non richiedono alcuna autorizzazione per essere eseguite.
Per cui, è possibile installare un montascale all’interno del condominio senza alcun permesso o segnalazione.

Agevolazioni e detrazioni fiscali montascale

È possibile usufruire di contributi e detrazioni fiscali montascale in tre modalità: avvalendosi delle detrazioni per chi è invalido al 100% per le spese sanitarie; usufruendo delle detrazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche pari al 50% della spesa fino a un massimo di 96.000 euro, oppure, facendo richiesta del bonus ristrutturazione.

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